Separazione con Addebito
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, più precisamente la sentenza n. 17089 del 10 luglio 2013 ha respinto il ricorso che una donna bresciana aveva presentato alla Corte d'Appello di Brescia per via del fatto che le era stata addebitata la separazione per infedeltà e conseguentemente le era stato annullato anche l'assegno di mantenimento.
Non tutti sanno, infatti, che durante la sentenza di separazione legale, uno dei coniugi può richiedere al giudice che la separazione venga addebitata all'altro nel caso questi abbia violato uno dei doveri derivanti dal matrimonio e questa violazione sia stata la causa che ha determinato la fine del matrimonio e l'impossibilità di continuare la convivenza.
Come riporta il sito www.addebitoseparazione.biz la richiesta di separazione con addebito può essere richiesta da uno o da entrambi i coniugi, ma spetta poi al giudice analizzare la situazione e valutare come pronunciarsi in merito.
Non basta infatti che il marito o la moglie abbia violato uno degli obblighi del matrimonio (che ricordiamo sono l'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione), ma è di fondamentale importanza che questa violazione sia stato l'elemento che ha causato la fine del matrimonio e quindi l'intollerabilità della convivenza.
Il concetto chiave è quindi quello del nesso di causalità tra la violazione e la sopraggiunta intollerabilità a proseguire la convivenza sotto lo stesso tetto coniugale.
Spetta la coniuge che presenta la richiesta fornire al giudice tutte le prove necessarie per poter dimostrare che la colpa della fine del matrimonio è dell'altro coniuge. Spesso si ricorre anche all'ausilio di investigatori privati per poter raccogliere prove certe e utilizzabili in giudizio.
Il casi più frequenti di richiesta di addebito sono quelli di tradimento. Ma non basta l'adultario a giustificare l'addebito. Il giudice nelle sue valutazione verifica infatti la presenza o meno del nesso di causalità.
Tra le conseguenze dell'addebitamento ci sono varie possibilità. Il coniuge "colpevole" di aver causato la fine delle nozze perde il diritto all'assegno di mantenimento, ma mantiene il diritto agli alimenti. Perde inoltre i diritti successori e in alcuni casi può essere tenuto al risarcimento danni e anche al pagamento delle spese processuali dell'altro coniuge.
La separazione con addebito è stata introdotta nell'ordinamento italiano nel 1975 con la così detta riforma del diritto di famiglia, dove ha preso il posto del vecchio concetto di "separazione per colpa".
Da tenere presente che la domanda di addebito deve essere espressamente formulata in giudizio da uno dei due coniugi, altrimenti non può essere valutata dal giudice.